Statuto dell'Unione dei Comuni
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di Castel Frentano, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca S. Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Treglio, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata " Città della Frentania e Costa dei Trabocchi ".
L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.
Art. 2
Finalità
Compito dell'Unione è promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di giungere ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
L'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
L'Unione di Comuni " Città della Frentania e Costa dei Trabocchi ", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.
Art. 3
Obiettivi prioritari
Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
- promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dei territori dei Comuni e dell'area frentana del Basso Sangro, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza , l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- valorizzare il patrimonio storico-artistico e delle tradizioni economico - culturali locali;
- valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- individuare forme stabili di collaborazione, con le Unioni limitrofi, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'area Frentana e del Basso Sangro.
Art. 4
Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.
Art 5
Sede, stemma, gonfalone e distintivi
La sede dell'Unione è situata nel Comune di Fossacesia, i suoi organi possono riunirsi anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
L'Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone, di un proprio sigillo.
Il Distintivo del Presidente dell'Unione è una fascia di colore verde nella metà centrale, tricolore nei due quarti esterni, in fiocco, con lo stemma della repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.
La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
Art. 6
Albo Pretorio delle pubblicazioni
La Giunta dell'Unione individua appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio delle pubblicazioni, per la diffusione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
Art. 7
Pubblicità degli atti e delle informazioni
Tutti gli atti dell'amministrazione o degli Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, alfine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e per gli atti eventi una pluralità di indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
I cittadini residenti nell'ambito dell'Unione hanno diritto di accesso a tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo di cui hanno interesse.
Art. 8
Durata, scioglimento, recesso
La durata dell'Unione è fissata in anni 30 (trenta ).
Lo scioglimento dell'Unione è disposto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi (2/3) delle quote assegnate ai consiglieri. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Unione.
Con lo scioglimento dell'Unione, le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli Comuni in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione complessive.
Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere da essa unilateralmente, con deliberazione consiliare, adottando le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell'Unione.
Il recesso dall'Unione, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Il Comune non può comunque recedere dall'Unione sino alla scadenza delle convenzioni ancora in atto, cui ha aderito.
L'adesione a uno o più servizi o funzioni si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei comuni aderenti all'Unione. Il rapporto giuridico e finanziario tra l'unione ed i comuni aderenti ad ogni servizio o funzione è disciplinato dalla convenzione stessa, che deve prevedere la durata, il termine di scadenza, il recesso e l'eventuale rinnovo del rapporto instaurato.
Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell'Unione e del recesso, di uno o più Comuni, dell'Unione o della singola funzione e/o servizio.
Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente articolo saranno decisi da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto nominato di comune accordo tra le parti interessate.
TITOLO II
COMPETENZE
Art. 9
Oggetto
I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.
E' attribuito all'Unione, nella fase di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi indicati nell'allegato " A " al presente statuto.
Ogni Comune dovrà deliberare con il proprio organo consiliare l'adesione ad uno o più servizi o funzioni.
L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
Art. 10
Ulteriori trasferimenti di competenze, partecipazione alle spese
Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 31 ottobre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compreso l'accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 8.
Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri annessi, specificatamente per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, è determinata sulla base di uno o più parametri da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, conformemente alla relativa proposta della Giunta dell'Unione.
La sommatoria di tutte le quote di partecipazione specifiche di ciascun Comune aderente all'Unione, costituisce base di calcolo per la suddivisione proporzionale delle spese generali e similari, non altrimenti reperibili e quindi non ascrivibili specificamente ad alcuna funzione e/o servizio trasferito.
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Organi dell'Unione
Art. 11
Organi
Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Il Presidente e la Giuntadurano in carica 3 (tre) anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.
Art. 12
Rappresentanza
Non fanno parte degli organi di Presidenza e di Giunta, i rappresentanti di quei Comuni che non avranno aderito ad almeno un servizio.
Per la partecipazione al Consiglio dell'Unione i Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere comunale.
Al fine di assicurare le pari dignità di tutti i Comuni aderenti all'Unione, conservando nel contempo la pur necessaria differenziazione di massima per entità demografica, le quote di rappresentanza sono fissate, per ogni membro comunale, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica , assegnando una quota per ogni 100 abitanti residenti con arrotondamento all'unità superiore solo se la cifra supera i 50 abitanti residenti.
Le quote di rappresentanza sono rideterminate complessivamente, con atto di Giunta dell'Unione, a seguito di modificazione della popolazione residente come sopra desunta, ovvero dell'inclusione o del recesso anche di un solo Comune.
Le quote di rappresentanza sono riassunte, complessivamente, nell'allegato " B " del presente Statuto.
CAPO II
Consiglio dell'Unione
Art. 13
Composizione del Consiglio
Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci, assessori o consiglieri delegati, di tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa e da due Consiglieri eletti, da ciascun Consiglio Comunale nel suo seno, garantendo un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze. Alfine di assicurare la rappresentanza, il Consiglio comunale eleggerà con votazione segreta e separata i consiglieri di maggioranza e di minoranza che avranno presentato la propria candidatura al Sindaco o Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta. A tal fine s'intende comunque eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza (anche se in sede di elezione uno o più Consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti) qualora il Consiglio Comunale non elegga un rappresentante della minoranza. In caso di parità è eletto il consigliere maggiore di età.
Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero di membri pari a quello stabilito dalla legge per la composizione del consiglio comunale dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
Nei casi in cui la disciplina di composizione produca eccessi rispetto a tali limiti, il numero eccedente di componenti è reso nullo applicando il seguente meccanismo: al Comune con minore quota partecipazione complessiva - in caso di parità, specifica e, in caso di ulteriore parità, con minore popolazione - viene detratto il Consigliere di maggioranza, al successivo pure e all'ulteriore successivo quello di minoranza, all'occorrenza continuando nel medesimo ordine. La quota di rappresentanza specifica spettante al Consigliere detratto è trasferita al Sindaco o assessore e consigliere delegato.
Art. 14
Competenze
Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto;
Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione gli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite.
Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Sindaco, assessore o consigliere comunale eletto dallo stesso Consiglio, che rimane in carica per tre ( 3) anni.
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.
Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri
I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.
Art. 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.
Capo III
Il Presidente e la Giunta dell'Unione
Art. 17
Elezione del Presidente
Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 18
Composizione e nomina della Giunta
La Giunta è composta da un numero di assessori, tra cui un Vice Presidente, pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei membri assegnati al consiglio dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.
Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione che li sceglie tra i consiglieri dell'Unione su indicazione dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione o tra i componenti dei Consigli e delle Giunte comunali.
Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.
Art. 19
Il Presidente
Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione.
Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
Art. 20
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio dell'Unione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
Art. 21
La Giunta
La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
Art. 22
Dimissioni e revoca della carica di Assessore
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 23
Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.
Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.
Art. 24
Deliberazioni organi dell'Unione
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da lui svolta.
L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l'Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile del Servizio proponente. La verbalizzazione delle sedute degli organi dell'Unione sono curate dal Segretario dell'Unione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti. Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal vice segretario o, in mancanza, da un componente del collegio nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25
Normativa applicabile
Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 26
Principi generali
L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28.
Art. 27
Principi in materia di gestione del personale
L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art. 28
Principi di collaborazione
L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
Art. 29
Direzione dell'organizzazione
Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell'Unione.
Art. 30
Segretario dell'Unione
Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione.
Il Segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al Segretario comunale.
Titolo V
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE
Art. 31
Principi della partecipazione
L'Unione di Comuni denominata " Città della Frentania e Costa dei Trabocchi " garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.
Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi. Il regolamento disciplina le modalità e i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
Le stesse corredate dei pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta , le forme di pubblicizzazione , di raccolta delle firme oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirasi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi , nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
Art. 32
Regolamenti
L'Unione emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza dell'Unione.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio senza attendere l'esecutività della delibera di approvazione.
L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei compenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli Organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con maggior numero di abitanti.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 33
Finanza e fiscalità dell'Unione
L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
All'Unione competono di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi gestiti direttamente.
Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
I Comuni aderenti all'unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la funzione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria
L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
Il bilancio annuale é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 35
Ordinamento contabile e servizio finanziario
L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
Art. 36
Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.
Art. 37
Affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme Transitorie
Art. 38
Segretario provvisorio
Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario Comunale di uno dei Comuni partecipanti. Lo stesso viene incaricato, in apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.
Art. 39
Fondo Spese
Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2002 .
Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
CAPO II
Norme Finali
Art. 40
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.
Art. 41
Proposte di modifica dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
Art. 42
Conferenza dei Sindaci
La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività ; ad essa, oltre a quanto previsto dalla legge, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.
Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.
Art. 43
Assemblea Generale
Il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci, può proporre la convocazione dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa, per recepire eventuali istanze o proposte e per altri argomenti.
Art. 44
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.
Art. 2
Finalità
Compito dell'Unione è promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di giungere ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
L'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
L'Unione di Comuni " Città della Frentania e Costa dei Trabocchi ", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.
Art. 3
Obiettivi prioritari
Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
- promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dei territori dei Comuni e dell'area frentana del Basso Sangro, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza , l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- valorizzare il patrimonio storico-artistico e delle tradizioni economico - culturali locali;
- valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- individuare forme stabili di collaborazione, con le Unioni limitrofi, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'area Frentana e del Basso Sangro.
Art. 4
Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.
Art 5
Sede, stemma, gonfalone e distintivi
La sede dell'Unione è situata nel Comune di Fossacesia, i suoi organi possono riunirsi anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
L'Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone, di un proprio sigillo.
Il Distintivo del Presidente dell'Unione è una fascia di colore verde nella metà centrale, tricolore nei due quarti esterni, in fiocco, con lo stemma della repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.
La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
Art. 6
Albo Pretorio delle pubblicazioni
La Giunta dell'Unione individua appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio delle pubblicazioni, per la diffusione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
Art. 7
Pubblicità degli atti e delle informazioni
Tutti gli atti dell'amministrazione o degli Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, alfine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e per gli atti eventi una pluralità di indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
I cittadini residenti nell'ambito dell'Unione hanno diritto di accesso a tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo di cui hanno interesse.
Art. 8
Durata, scioglimento, recesso
La durata dell'Unione è fissata in anni 30 (trenta ).
Lo scioglimento dell'Unione è disposto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi (2/3) delle quote assegnate ai consiglieri. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Unione.
Con lo scioglimento dell'Unione, le attività e le passività, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, saranno ripartite tra i singoli Comuni in proporzione alle corrispondenti quote di partecipazione complessive.
Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere da essa unilateralmente, con deliberazione consiliare, adottando le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, accollandosi contestualmente la propria quota parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell'Unione.
Il recesso dall'Unione, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Il Comune non può comunque recedere dall'Unione sino alla scadenza delle convenzioni ancora in atto, cui ha aderito.
L'adesione a uno o più servizi o funzioni si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei comuni aderenti all'Unione. Il rapporto giuridico e finanziario tra l'unione ed i comuni aderenti ad ogni servizio o funzione è disciplinato dalla convenzione stessa, che deve prevedere la durata, il termine di scadenza, il recesso e l'eventuale rinnovo del rapporto instaurato.
Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell'Unione e del recesso, di uno o più Comuni, dell'Unione o della singola funzione e/o servizio.
Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente articolo saranno decisi da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto nominato di comune accordo tra le parti interessate.
TITOLO II
COMPETENZE
Art. 9
Oggetto
I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.
E' attribuito all'Unione, nella fase di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi indicati nell'allegato " A " al presente statuto.
Ogni Comune dovrà deliberare con il proprio organo consiliare l'adesione ad uno o più servizi o funzioni.
L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
Art. 10
Ulteriori trasferimenti di competenze, partecipazione alle spese
Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 31 ottobre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compreso l'accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 8.
Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri annessi, specificatamente per ciascuna funzione e/o servizio trasferito, è determinata sulla base di uno o più parametri da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, conformemente alla relativa proposta della Giunta dell'Unione.
La sommatoria di tutte le quote di partecipazione specifiche di ciascun Comune aderente all'Unione, costituisce base di calcolo per la suddivisione proporzionale delle spese generali e similari, non altrimenti reperibili e quindi non ascrivibili specificamente ad alcuna funzione e/o servizio trasferito.
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Organi dell'Unione
Art. 11
Organi
Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Il Presidente e la Giuntadurano in carica 3 (tre) anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.
Art. 12
Rappresentanza
Non fanno parte degli organi di Presidenza e di Giunta, i rappresentanti di quei Comuni che non avranno aderito ad almeno un servizio.
Per la partecipazione al Consiglio dell'Unione i Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere comunale.
Al fine di assicurare le pari dignità di tutti i Comuni aderenti all'Unione, conservando nel contempo la pur necessaria differenziazione di massima per entità demografica, le quote di rappresentanza sono fissate, per ogni membro comunale, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica , assegnando una quota per ogni 100 abitanti residenti con arrotondamento all'unità superiore solo se la cifra supera i 50 abitanti residenti.
Le quote di rappresentanza sono rideterminate complessivamente, con atto di Giunta dell'Unione, a seguito di modificazione della popolazione residente come sopra desunta, ovvero dell'inclusione o del recesso anche di un solo Comune.
Le quote di rappresentanza sono riassunte, complessivamente, nell'allegato " B " del presente Statuto.
CAPO II
Consiglio dell'Unione
Art. 13
Composizione del Consiglio
Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci, assessori o consiglieri delegati, di tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa e da due Consiglieri eletti, da ciascun Consiglio Comunale nel suo seno, garantendo un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze. Alfine di assicurare la rappresentanza, il Consiglio comunale eleggerà con votazione segreta e separata i consiglieri di maggioranza e di minoranza che avranno presentato la propria candidatura al Sindaco o Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta. A tal fine s'intende comunque eletto il più votato dei Consiglieri di minoranza (anche se in sede di elezione uno o più Consiglieri di maggioranza dovessero ottenere più voti) qualora il Consiglio Comunale non elegga un rappresentante della minoranza. In caso di parità è eletto il consigliere maggiore di età.
Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero di membri pari a quello stabilito dalla legge per la composizione del consiglio comunale dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
Nei casi in cui la disciplina di composizione produca eccessi rispetto a tali limiti, il numero eccedente di componenti è reso nullo applicando il seguente meccanismo: al Comune con minore quota partecipazione complessiva - in caso di parità, specifica e, in caso di ulteriore parità, con minore popolazione - viene detratto il Consigliere di maggioranza, al successivo pure e all'ulteriore successivo quello di minoranza, all'occorrenza continuando nel medesimo ordine. La quota di rappresentanza specifica spettante al Consigliere detratto è trasferita al Sindaco o assessore e consigliere delegato.
Art. 14
Competenze
Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto;
Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione gli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite.
Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Sindaco, assessore o consigliere comunale eletto dallo stesso Consiglio, che rimane in carica per tre ( 3) anni.
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.
Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri
I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.
Art. 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.
Capo III
Il Presidente e la Giunta dell'Unione
Art. 17
Elezione del Presidente
Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 18
Composizione e nomina della Giunta
La Giunta è composta da un numero di assessori, tra cui un Vice Presidente, pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei membri assegnati al consiglio dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.
Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione che li sceglie tra i consiglieri dell'Unione su indicazione dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione o tra i componenti dei Consigli e delle Giunte comunali.
Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.
Art. 19
Il Presidente
Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione.
Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
Art. 20
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio dell'Unione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
Art. 21
La Giunta
La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
Art. 22
Dimissioni e revoca della carica di Assessore
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 23
Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio.
Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.
Art. 24
Deliberazioni organi dell'Unione
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da lui svolta.
L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l'Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile del Servizio proponente. La verbalizzazione delle sedute degli organi dell'Unione sono curate dal Segretario dell'Unione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti. Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal vice segretario o, in mancanza, da un componente del collegio nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25
Normativa applicabile
Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 26
Principi generali
L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28.
Art. 27
Principi in materia di gestione del personale
L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art. 28
Principi di collaborazione
L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
Art. 29
Direzione dell'organizzazione
Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell'Unione.
Art. 30
Segretario dell'Unione
Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione.
Il Segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al Segretario comunale.
Titolo V
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE
Art. 31
Principi della partecipazione
L'Unione di Comuni denominata " Città della Frentania e Costa dei Trabocchi " garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.
Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi. Il regolamento disciplina le modalità e i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
Le stesse corredate dei pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta , le forme di pubblicizzazione , di raccolta delle firme oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirasi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi , nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
Art. 32
Regolamenti
L'Unione emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza dell'Unione.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le modifiche agli stessi che sono stati dichiarati immediatamente eseguibili, entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio senza attendere l'esecutività della delibera di approvazione.
L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei compenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli Organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con maggior numero di abitanti.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 33
Finanza e fiscalità dell'Unione
L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
All'Unione competono di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi gestiti direttamente.
Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
I Comuni aderenti all'unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la funzione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria
L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
Il bilancio annuale é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 35
Ordinamento contabile e servizio finanziario
L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
Art. 36
Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.
Art. 37
Affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme Transitorie
Art. 38
Segretario provvisorio
Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario Comunale di uno dei Comuni partecipanti. Lo stesso viene incaricato, in apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.
Art. 39
Fondo Spese
Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2002 .
Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
CAPO II
Norme Finali
Art. 40
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.
Art. 41
Proposte di modifica dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
Art. 42
Conferenza dei Sindaci
La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività ; ad essa, oltre a quanto previsto dalla legge, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.
Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.
Art. 43
Assemblea Generale
Il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci, può proporre la convocazione dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa, per recepire eventuali istanze o proposte e per altri argomenti.
Art. 44
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.















